Rintracciabilità di filiera UNI 10939 e 11020
QUALITRAX è uno strumento indispensabile per chi si accinge ad adottare o ha già implementato un sistema di rintracciabilità
sulla base delle norme UNI 10939 o 11020.
La grande flessibilità delle nostre soluzioni ci consente di recepire il manuale di filiera e di implementare
concretamente le procedure di rintracciabilità previste.
Principali riferimenti legislativi alla Tracciabilità/Rintracciabilità
Reg. 178/2002
Il Regolamento CE 28 gennaio 2002 n. 178 oltre ad istituire l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha introdotto
alcuni importanti principi generali della legislazione alimentare, tra i quali quello fondamentale della Rintracciabilità.
In realtà la vera novità non consiste tanto nel principio di Rintracciabilità, già prescritta da tempo in specifici settori
“a rischio”, ma nel fatto che per la prima volta il Principio viene esteso a tutto il settore alimentare.
Art. 18. comma I
“E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità
degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza
destinata a entrare a far parte di una alimento o di un mangime”.
Estensione della rintracciabilità
Oggetto: alimenti, mangimi, materie prime agricole (compresi gli animali) e ogni altra sostanza destinata a far parte
dell’alimento o mangime.
Destinatari dell’obbligo di rintracciabilità: tutti gli operatori ce entrano in contatto con materiali di cui sopra lungo
l’intera filiera produttiva (produzione agricola primaria, trasformazione, distribuzione).
Art. 18, comma II e III
"Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro
un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a
entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di
procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni
al riguardo".
"Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle
quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le
richiedano".
Obbligo introdotto: i destinatari della norma sono obbligati a individuare i propri fornitori di materie prime e gli
acquirenti dei propri prodotti.
Modalità: il regolamento non prescrive agli operatori l’adozione di specifici mezzi la cui individuazione è quindi devoluta
ai destinatari. L’obbligo è espresso in termini di risultato: all’operatore è fatto obbligo di tenere e mettere a disposizione
della pubblica autorità i dati relativi alla rintracciabilità.
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