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La certificazione volontaria

Rintracciabilità di filiera UNI 10939 e 11020

QUALITRAX è uno strumento indispensabile per chi si accinge ad adottare o ha già implementato un sistema di rintracciabilità sulla base delle norme UNI 10939 o 11020.

La grande flessibilità delle nostre soluzioni ci consente di recepire il manuale di filiera e di implementare concretamente le procedure di rintracciabilità previste.


Principali riferimenti legislativi alla Tracciabilità/Rintracciabilità

Reg. 178/2002

Il Regolamento CE 28 gennaio 2002 n. 178 oltre ad istituire l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha introdotto alcuni importanti principi generali della legislazione alimentare, tra i quali quello fondamentale della Rintracciabilità. In realtà la vera novità non consiste tanto nel principio di Rintracciabilità, già prescritta da tempo in specifici settori “a rischio”, ma nel fatto che per la prima volta il Principio viene esteso a tutto il settore alimentare.

Art. 18. comma I

“E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata a entrare a far parte di una alimento o di un mangime”.

Estensione della rintracciabilità

Oggetto: alimenti, mangimi, materie prime agricole (compresi gli animali) e ogni altra sostanza destinata a far parte dell’alimento o mangime.

Destinatari dell’obbligo di rintracciabilità: tutti gli operatori ce entrano in contatto con materiali di cui sopra lungo l’intera filiera produttiva (produzione agricola primaria, trasformazione, distribuzione).

Art. 18, comma II e III

"Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo".

"Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano".

Obbligo introdotto: i destinatari della norma sono obbligati a individuare i propri fornitori di materie prime e gli acquirenti dei propri prodotti.

Modalità: il regolamento non prescrive agli operatori l’adozione di specifici mezzi la cui individuazione è quindi devoluta ai destinatari. L’obbligo è espresso in termini di risultato: all’operatore è fatto obbligo di tenere e mettere a disposizione della pubblica autorità i dati relativi alla rintracciabilità.

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